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La responsabilità dei sindaci per il dissesto della società

  • 23/07/2019

La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 18770 del 12.7.2019 ha stabilito che i sindaci sono responsabili per il dissesto della società qualora siano rimasti inerti di fronte alle condotte illecite degli amministratori.

Nelle società di capitali, vi è una duplice responsabilità in capo ai sindaci, i quali possono rispondere per fatto proprio, oppure in concorso omissivo con la condotta degli amministratori.

L’inosservanza dei generali doveri di vigilanza e controllo imposti ai sindaci dagli artt. 2403 ss. c.c., è sufficiente ad integrare la condotta omissiva; con riferimento al nesso causale, invece, l’inerzia dei sindaci si considera causa del danno se l’attività di questi avesse potuto evitarlo. 

Infine, in merito all’elemento soggettivo, la S.C. ha precisato che l’ignoranza delle attività illecite degli amministratori non è liberatoria, essendo il sindaco responsabile per non avere rilevato i c.d. segnali di allarme.

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