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La mancanza del requisito di qualificazione, in misura corrispondente alla quota dei lavori di un’impresa, comporta l’esclusione del RTI dalla gara

  • 15/04/2019

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., A. P., 27 marzo 2019, n. 6) ha di recente stabilito che “in applicazione dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”.

Il ragionamento operato dall’Alto Consesso muove dalla constatazione che la funzione a cui sono preordinati i requisiti di qualificazione, ovvero testare l’affidabilità degli offerenti a tutela dell’interesse pubblico, esclude che questi abbiano natura meramente formale. Ne deriva che una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra i requisiti e la quota dei lavori da eseguire, si debba risolvere non già in un’imprecisione formale bensì una violazione sostanziale delle norme che regolano il sistema dei contratti pubblici.

Non può nemmeno dirsi che tale interpretazione di tipo sostanziale limiti il principio del libero accesso alle gare, posto che tale accesso è sicuramente libero per tutti i soggetti che rispondono ai requisiti previsti per la partecipazione.

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