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La giurisprudenza di merito interviene sul requisito della novità per ottenere il brevetto.

  • 10/07/2017

All’art. 46 Codice della Proprietà Industriale è stabilito che un'invenzione è nuova solo se non è compresa nello stato della tecnica, ovvero in "tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo".


Tuttavia, almeno nella giurisprudenza di merito (Tribunale di Brescia, sent. 1887/2017), tale requisito non sembra trovare interpretazione letterale. Infatti, in un caso in cui i prodotti dotati delle caratteristiche brevettate erano stati precedentemente commercializzati, è stato ritenuto che non vi sia stata predivulgazione distruttiva della novità del trovato, posto che quest'ultima postula "quanto meno la potenzialità di una conoscenza da parte di un numero indeterminato di persone".

Sarà dunque interessante monitorare eventuali arresti della giurisprudenza di legittimità sulla questione.

 

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