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La disattivazione dell’indirizzo pec dell’imprenditore cessato non evita il fallimento

  • 19/09/2016

Gli imprenditori individuali e collettivi, a norma dell’art. 10 dell’attuale Legge Fallimentare, possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo.

La convocazione dell’imprenditore all’udienza di verifica dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1 L.F. viene effettuata dalla Cancelleria fallimentare a mezzo pec.

Se, però, l’indirizzo pec è stato già disattivato, secondo una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 17884 del 9.9.2016), la notifica si intende comunque perfezionata, in quanto la deliberata disattivazione della casella pec da parte dell’imprenditore cessato, nell’ipotesi in cui sia ancora pendente il termine annuale di cui all’art. 10 L.F., rappresenta una “condotta negligente e non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”. L’imprenditore, quindi, a fronte della verifica di sussistenza dei requisiti di fallibilità, potrà comunque essere dichiarato fallito.

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