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La diffida ad adempiere deve essere fatta alla parte che è già inadempiente
- 03/07/2018
Con Sentenza n. 15052 depositata in data 11 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che la diffida ad adempiere deve essere fatta soltanto alla parte che è già inadempiente. Pertanto, la diffida non può essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva riconosciuto l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita in quanto era infruttuosamente scaduto il termine – così come indicato nella diffida – per il pagamento della seconda rata del prezzo. Sennonché, la Corte d’Appello aveva erroneamente omesso di verificare se, al momento della notificazione della diffida, il promissario acquirente fosse o meno già inadempiente.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...