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La diffida ad adempiere deve essere fatta alla parte che è già inadempiente

  • 03/07/2018

Con Sentenza n. 15052 depositata in data 11 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che la diffida ad adempiere deve essere fatta soltanto alla parte che è già inadempiente. Pertanto, la diffida non può essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva riconosciuto l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita in quanto era infruttuosamente scaduto il termine – così come indicato nella diffida – per il pagamento della seconda rata del prezzo. Sennonché, la Corte d’Appello aveva erroneamente omesso di verificare se, al momento della notificazione della diffida, il promissario acquirente fosse o meno già inadempiente.

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