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In caso di ritardo aereo, il rimborso va calcolato senza tener conto di eventuali scali

  • 11/09/2017

L’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, prevede regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

In caso di ritardo superiore a tre ore, i clienti dei vettori aerei hanno dunque diritto a un indennizzo di Euro 250 per tutte le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri, di Euro 400 euro per voli all’interno dell’Unione Europea più lunghi di 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri, e di Euro 600 per tutte le rimanenti rotte.

Sul punto, con Sentenza dello scorso 7 settembre nella Causa C-559/16, la Corte di Giustizia europea ha precisato che l’importo da versare ai passeggeri che subiscono un ritardo aereo va calcolato tenendo conto della distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale. A sostegno della sua decisione, la Corte ha osservato che la norma che contempla l’indennizzo non distingue tra volo diretto e volo con scali.

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