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Imposta di registro: nella cessione di un ramo d’azienda, l’avviamento rileva anche se negativo

  • 05/02/2018

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018, ha precisato che, in caso di cessione di un ramo d’azienda, l’avviamento, ai fini della quantificazione dell’imposta di registro, rileva non solo se positivo ma anche se negativo.

Nel caso di specie, i contraenti avevano pattuito un prezzo di cessione di un ramo d’azienda inferiore rispetto al valore dei cespiti aziendali unitariamente considerati. Infatti, le parti avevano tenuto conto di un avviamento negativo, in quanto il ramo era inattivo da anni e quindi suscettibile di perdite future.  

La Corte ha dunque stabilito che, laddove non siano fondatamente contestate la sussistenza e/o l’entità dell’avviamento negativo concordato dalle parti, l’imposta di registro deve essere calcolata non tanto sul valore dei cespiti aziendali, quanto piuttosto sul prezzo di cessione del ramo aziendale.

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