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Il termine per l’integrazione del contraddittorio è perentorio

  • 01/05/2018

Con Ordinanza n. 8639 datata 8 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che quando il Giudice dispone l’integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi provvede o vi provvede solo in parte, non può essere assegnato un nuovo termine per l'integrazione. Infatti, ciò darebbe luogo alla concessione di una proroga del termine precedentemente fissato, espressamente vietata dall'art. 153 c.p.c.

Tale principio può essere derogato a condizione che la richiesta di assegnazione di un nuovo termine sia presentata prima della scadenza del termine inizialmente concesso, sempreché venga fornita la prova di un fatto non imputabile alla parte onerata, oppure laddove la parte onerata ignori senza colpa il luogo di residenza della persona nei cui confronti il contraddittorio deve essere integrato.

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