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Il regolamento contrattuale di condominio può essere fatto valere, in sede di contenzioso, anche se non trascritto

  • 07/11/2016

la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela dell'edificio e quelle relative all'amministrazione; esso nasce da fonte contrattuale, nel caso in cui sia predisposto dall’originario proprietario o dal costruttore dell’immobile, oppure da fonte assembleare, quando è approvato dall'assemblea condominiale (cfr. art. 1136, comma  2 c.c.).

Nel caso di regolamento contrattuale di condominio, con una prima Sentenza (n. 20124 del 18 ottobre 2016), la Corte di Cassazione ha affermato che, per vincolare al suo rispetto i successivi acquirenti dei singoli appartamenti, sia in merito all’uso o al godimento delle parti comuni, che per le limitazioni alla proprietà privata, il regolamento deve essere trascritto nei registri immobiliari.

Il 3 novembre scorso, invece, la Corte ha invece affermato un opposto principio secondo cui il regolamento contrattuale è vincolante, per i nuovi condòmini, indipendentemente dalla sua trascrizione, qualora nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento a tale regolamento, anche se non inserito materialmente.

A questo punto, pare si renda necessario l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto tra questi due opposti orientamenti.

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