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Il principio di suddivisione in lotti può essere derogato per garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa

  • 27/12/2016

L’art. 51 del nuovo Codice degli appalti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che, al fine di favorire le piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti debbano suddividere gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali.

Peraltro, lo stesso art. 51 prevede che le stazioni appaltanti possano derogare al predetto principio con motivazione da pubblicare nel bando di gara o nella lettera d’invito.

Il TAR Toscana, con Sentenza del 12 dicembre 2016, n. 1755, ha rilevato che lo stesso punto 78 della direttiva 2014/24/UE ammette tale deroga, allorché la suddivisione in lotti renda l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, ovvero troppo costosa.

Nel caso esaminato dal TAR Toscana, la stazione appaltante non aveva proceduto alla suddivisione in lotti, al fine di contenere i costi dell’appalto.

A pochi mesi dall’approvazione del nuovo Codice degli appalti, quindi, si è già palesata la difficoltà di mediare tra due differenti finalità: da un lato, garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d’appalto; dall’altro, garantire razionalizzazione e contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e l’aggregazione delle gare medesime.

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