News
Il licenziamento orale non è provato dalla mera cessazione della prestazione lavorativa
- 19/03/2019
Il lavoratore che impugni un licenziamento, intimato senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro sia pur sempre ascrivibile alla volontà del datore di lavoro.
La mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è, infatti, circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova, a maggior ragione quando il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore. È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3822/2019 ha riformato la decisione della Corte d’Appello che aveva accolto l'impugnativa proposta dal dipendente avverso il licenziamento asseritamente intimato in forma orale.
NEWS
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...