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Il licenziamento è legittimo quand'anche le condotte extra-lavorative integranti giusta causa di licenziamento siano anteriori all’assunzione

  • 18/02/2019

Le condotte extra-lavorative, che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della giusta causa di licenziamento, non devono essere necessariamente successive all'instaurazione del rapporto, purché detti comportamenti, appresi dal datore dopo la conclusione del contratto, siano effettivamente non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 428 del 10 gennaio 2019, la quale ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva attribuito rilevanza a condotte tenute in epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, dopo averle ritenute provate, le aveva considerate idonee, in ragione della loro gravità, a giustificare il licenziamento per giusta causa.

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