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Il giudizio successivo all’opposizione agli atti esecutivi per crediti ordinari è introdotto con citazione

  • 18/06/2018

Con Ordinanza n. 12035 del 16 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che se l'opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto un credito ordinario (e non un credito di lavoro), l’introduzione del successivo giudizio di merito deve avvenire con citazione e non con ricorso.

Nel caso di specie, il difensore in favore del quale il Giudice del lavoro aveva disposto il pagamento degli onorari, aveva promosso un pignoramento, poi dichiarato improcedibile, per il versamento del suo compenso. Il giudizio di merito successivo all’opposizione agli atti esecutivi proposta da detto difensore era però stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione.

La Corte ha inoltre precisato che detta citazione è tempestivamente proposta, ed è quindi ammissibile, solo se notificata entro il termine fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa. 

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