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Il giudice di merito decide sul carattere vessatorio della clausola claims made mista

  • 12/12/2016

La clausola claims made, contenuta nelle polizze di responsabilità civile verso terzi, prevede che la copertura assicurativa sia operante solo allorché l’evento dannoso sia stato denunziato alla compagnia assicurativa nel periodo di vigenza del contratto. 

Pertanto, ai fini della risarcibilità di un sinistro da parte dell’assicurazione, ciò che rileva è il momento in cui il fatto è stato denunziato e non invece quello in cui l'evento si è materialmente verificato.

Peraltro, nella prassi commerciale, trova applicazione una tipologia particolare di clausola claims made, c.d. mista o impura, in base alla quale la copertura assicurativa opera solo quando sia il fatto illecito, sia la richiesta risarcitoria, intervengano nel periodo di vigenza del contratto.

Con la Sentenza n. 24645 del 2 dicembre 2016, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che la clausola claims made mista, proposta da alcune compagnie assicurative, non può essere reputata a priori una clausola vessatoria.

Essa lo diventa per mancanza di meritevolezza, ex art. 1322, comma 2, c.c., oppure laddove si determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 

Secondo la Corte, spetta al giudice del merito valutare se si verificano queste circostanze e se, pertanto, la clausola va giudicata illegittima.

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