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Il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole, e senza notevoli inconvenienti

  • 28/05/2019

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 23.5.2019, nella causa C‑52/18, ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione.

Tale luogo deve essere idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44 ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva.

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