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Il diritto alla provvigione non viene meno se l’affare è stato concluso da terzi

  • 04/04/2018

Ai sensi dell'art. 1755 del Codice civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6552 depositata il 16 marzo 2018, ha precisato che il diritto alla provvigione non viene meno se l'affare sia poi stato concluso da parti diverse rispetto a quelle cui era stato originariamente proposto, sempreché possa dirsi esistente un qualche legame tra i soggetti che hanno partecipato alle trattative e quelli che ne hanno preso il posto in sede di stipulazione negoziale.

In un caso del genere, debitori della provvigione restano le parti originarie, essendo costoro le persone con le quali il mediatore ha avuto rapporti.

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