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Il contratto di leasing finanziario è ora disciplinato dalla Legge n. 124/2017

  • 09/10/2017

Il contratto di leasing finanziario (o di locazione finanziaria), solitamente ricompreso nella categoria dei contratti atipici, è stato di recente oggetto di un intervento legislativo.

L’art. 1, comma 136, Legge n. 124/2017 (Legge per il mercato e la concorrenza), definisce ora la locazione finanziaria come il contratto con il quale “la banca o l’intermediario finanziario (…) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore (…), e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto”.

Inoltre, si specifica che “alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”.

Il comma 137 spiega poi cosa debba intendersi per grave inadempimento dell’utilizzatore. In caso di risoluzione del contratto per tale grave inadempimento, è previsto che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e debba versare all’utilizzatore un importo decurtato dei canoni scaduti e non pagati, nonché di altre voci dettagliatamente elencate dalla disposizione normativa in questione .

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