News

 

È esclusa dalla procedura di appalto l’impresa non in regola con gli obblighi contributivi

  • 14/11/2016

Il D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte di una impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Il D.Lgs. n. 50 del 2016 all’art. 80 prevede che un’impresa, che intenda partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, debba possedere il D.U.R.C. positivo e in corso di validità.
Se, in seguito a una verifica disposta d'ufficio dalla stazione appaltante, tale attestazione risultasse negativa al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l'impresa dovrà essere esclusa dalla procedura di appalto; ciò anche se vi fosse un semplice ritardo nel pagamento di un modesto debito contributivo, successivamente sanato.
Sul punto la Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza del 10 novembre 2016, nella causa C‑199/15, esaminando la normativa del vecchio codice appalti (D. Lgs. 163/2006) ma con una pronuncia da ritenersi valida e applicabile anche rispetto al nuovo codice appalti (D. Lgs 50/2016) dal momento che, su questo argomento, l’articolo 80 del nuovo testo ha riprodotto in termini uniformi la vecchia disciplina, ha chiarito che la normativa italiana non è in contrasto con la Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
La Corte ha infatti confermato che la normativa nazionale può prevedere che la sussistenza, alla data della domanda di partecipazione alla gara, di una violazione degli obblighi contributivi da parte dell'impresa ne determini l'esclusione dall’appalto. Ciò comporta anche, che non può essere considerata sufficiente la regolarità contributiva delle imprese al momento dell'aggiudicazione della gara, ma tale requisito deve essere presente anche al momento della presentazione dell'offerta.

NEWS

 
Click to view our video