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Dopo l’estinzione del debito, il creditore non può agire per le spese di precetto
- 12/02/2019
Se il debitore ha pagato la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può notificare un atto di precetto avente ad oggetto il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione del predetto decreto, e necessarie per la sua notificazione.
Per tali spese, infatti, il creditore deve esperire l’azione di cognizione ordinaria. È quanto stabilito nell’Ordinanza n. 2242 del 28 gennaio 2019 della Corte di Cassazione.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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