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Decreto di omologa del concordato preventivo: gravame escluso solo se non ci sono state opposizioni
- 10/04/2017
L’art. 183 della Legge Fallimentare prevede che contro il decreto di omologazione del concordato preventivo può essere proposto reclamo alla Corte di Appello.
Ai sensi dell’art. 180, comma 3, Legge Fallimentare, invece, è previsto che, in sede di giudizio di omologazione, se non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Con sentenza n. 8632 del 3 aprile 2017 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire il coordinamento tra le due disposizioni, precisando che la prima afferma una generale reclamabilità avanti alla Corte d’Appello del decreto di omologazione del concordato preventivo, dovendosi intendere la preclusione di cui alla seconda norma di stretta interpretazione, poiché essa esclude la possibilità di gravame solo in caso di mancata proposizione di opposizioni.
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