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D.lgs. n. 231/2001: la legittimazione processuale dell’ente spetta al solo Curatore
- 07/08/2018
Con la Sentenza 15788 depositata il 9 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica dei rapporti tra il procedimento volto all’accertamento della responsabilità da reato dell’ente ed il fallimento di quest’ultimo.
Sul punto, la Cassazione, dopo aver ribadito che il fallimento non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231/2001, ha affermato che la legittimazione processuale spetta al solo curatore.
Infatti, ben può configurarsi, in conseguenza dell'applicazione di una delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 il sorgere di un credito privilegiato dell'Erario, rispetto al quale deve configurarsi la legittimazione in capo al Curatore quale organo preposto alla tutela del patrimonio fallimentare.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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