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Confronto “a coppie”: il punteggio attribuito dalla Commissione non necessita di essere motivato
- 04/12/2017
Il TAR Veneto, con la Sentenza n. 973 del 31 ottobre 2017, ha sancito il cosiddetto “principio di autosufficienza” del giudizio numerico espresso dalla Commissione, nell’ipotesi in cui l’aggiudicazione della gara d’appalto sia regolata dal metodo del confronto “a coppie”.
In virtù di tale metodo, le offerte dei diversi concorrenti sono confrontate tra di loro, a due a due. Per ogni coppia di offerte, ciascun membro della Commissione attribuisce a quella da lui preferita un punteggio; quest’ultimo varia a seconda che l’offerta prescelta sia considerata di poco o di gran lunga migliore rispetto all’altra.
Poiché tale metodo è ispirato al canone della sinteticità, non è necessario che ciascun membro della Commissione motivi analiticamente le ragioni sottese alla propria valutazione. Infatti, il punteggio assegnato è di per sé idoneo a giustificare l’esito della gara.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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