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Concorso omissivo dei sindaci di una società nel reato di bancarotta

  • 05/12/2018

L’art 2403 cc dispone che il collegio sindacale vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Tale norma pone a carico del sindaco un obbligo di vigilanza relativa all'osservanza, da parte degli amministratori, della legge e dello statuto, nonché della preservazione del patrimonio sociale rispetto a comportamenti distrattivi o dissipativi dell'organo gestorio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 44107 del 4 ottobre 2018 delinea l'ambito di applicazione dell'art. 40 c.p., con particolare riferimento alla responsabilità per concorso omissivo dei sindaci di società nel reato di bancarotta: la responsabilità per condotta omissiva presuppone il nesso causale tra omissione ed evento, la coscienza e volontà delle conseguenze dell'omissione e l'esistenza, a carico del soggetto, di un obbligo di attivazione, previsto dalla legge, al fine specifico di impedire l'evento.

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