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Concordato preventivo: risoluzione solo se il pregiudizio al creditore è da considerarsi grave
- 01/10/2018
Con decreto del 27 luglio 2018 il Tribunale di Ravenna ha chiarito il concetto di "grave pregiudizio" derivante al creditore dalla procedura di concordato, in grado di giustificarne l'istanza di risoluzione.
Secondo il collegio emiliano occorre valutare la dimensione "oggettiva" dell'inadempimento, procedendo al raffronto tra quanto prospettato inizialmente e la possibilità concreta di soddisfare i creditori: nel caso di specie, poiché non solo non era stato possibile soddisfare i chirografari, ma neppure pagare interamente i creditori privilegiati, e considerato che nessun immobile della società debitrice era stato venduto, il Tribunale ha disposto l’accoglimento dell'istanza di risoluzione avanzata dal creditore.
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La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
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- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...