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Collegamento societario: la nozione va interpretata in senso ampio.

  • 08/05/2017

Ai sensi dell’art. 2359, comma 3°, c.c., sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Sussiste una presunzione di influenza nel caso in cui nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha nozioni quotata nei mercati regolamentato.

Con la sentenza n. 10726 del 3 maggio 2017, la Supema Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione estensiva della disposizione in questione, statuendo che “La nozione di collegamento di cui all'art. 2359 c.c. è molto ampia e si basa sulla sussistenza di un unico elemento di fatto, ossia l'influenza notevole dell'una sull'altra, a prescindere dalle modalità con cui essa si manifesti. Di conseguenza, è ben possibile anche un collegamento effettuato da parte di una società tramite il controllo di diritto di una società a sua volta collegata di diritto ad un'altra, di modo che possa dar luogo a fenomeni di influenza notevole tra la prima e l'ultima società”.

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