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Assoggettabilità ad azione revocatoria del trust

  • 06/08/2017

Il trust presuppone un negozio istitutivo, di natura programmatica, ed uno o più negozi dispositivi, di natura traslativa, in quanto destinati al trasferimento dei beni al trustee. Solo questi ultimi, sono potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori e quindi assoggettabili ad azione revocatoria.

In tema di trust, con la Sentenza n. 19376/2017 del 3 agosto scorso, la Corte di Cassazione ha precisato che per qualificare l’atto istitutivo come gratuito oppure oneroso, bisogna avere riguardo alla finalità del trust.

Nel caso in esame, tale finalità era quella di tenere i beni conferiti in trust indenni dalle vicende personali dei disponenti e quindi di rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori. Nello specifico, si trattava di un trust familiare, il quale configurava senz’altro un atto a titolo gratuito, in quanto non trovava contropartita in alcuna attribuzione in favore dei disponenti.

Ne deriva che tale trust può ben essere soggetto all’azione revocatoria dei creditori che si ritengano danneggiati dalla sua istituzione.

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