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Assemblea in audio o videoconferenza anche in assenza di apposita previsione statutaria

  • 16/10/2017

L’articolo 2370, comma 4, Codice civile, afferma che lo Statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Nella loro nuova massima n. H.B.29, i Notai del Triveneto specificano che scopo della noma è quello di incentivare la diretta partecipazione ai lavori assembleari e di permettere una consapevole formazione della volontà assembleare.

Già prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, era senz’altro ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sempreché ciò consentisse di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Deve dunque ritenersi che l’assemblea possa svolgersi in audio o videoconferenza, anche laddove ciò non sia espressamente previsto dallo Statuto. L’art. 2370, comma 4, c.c., deve quindi essere inteso nel senso che lo Statuto può eventualmente disciplinare le modalità dell’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

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