News
Assemblea in audio o videoconferenza anche in assenza di apposita previsione statutaria
- 16/10/2017
L’articolo 2370, comma 4, Codice civile, afferma che lo Statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Nella loro nuova massima n. H.B.29, i Notai del Triveneto specificano che scopo della noma è quello di incentivare la diretta partecipazione ai lavori assembleari e di permettere una consapevole formazione della volontà assembleare.
Già prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, era senz’altro ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sempreché ciò consentisse di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
Deve dunque ritenersi che l’assemblea possa svolgersi in audio o videoconferenza, anche laddove ciò non sia espressamente previsto dallo Statuto. L’art. 2370, comma 4, c.c., deve quindi essere inteso nel senso che lo Statuto può eventualmente disciplinare le modalità dell’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
NEWS
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte tecniche
18/04/2024Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 27 febbraio 2024, n. 1911, resa in materia di gare d’appalto, ha riaffermato che “la valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei...
- 15/04/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7329, resa in materia bancaria, ha stabilito che “negli accordi di conto corrente bancario, l’estratto di saldo conto ha efficacia ...
- 14/03/2024
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.12.2023, n. 34889, resa in materia di contratti e finanziamenti bancari, ha stabilito il seguente principio di diritto "le intese vietate ai sensi dellâ...