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Appalti pubblici: in sede di offerta è necessario dichiarare le opere e servizi che si intendono subappaltare

  • 18/02/2019

In sede di offerta, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve dichiarare la parte dei servizi che il concorrente intende subappaltare e tale dichiarazione deve risultare specifica, soprattutto qualora si tratti di un’ipotesi di subappalto necessario.

Il Tar Lazio, sez. I bis, con la Sentenza n. 146 del 7 gennaio 2018, ha stabilito che in caso di mancata dichiarazione, nell’ipotesi di subappalto necessario non è possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, dato che, in tal modo, si consentirebbe all’impresa non di sanare un vizio formale, ma di operare una modifica sostanziale all’offerta, integrandola con la previsione di un subappalto necessario (indispensabile per il possesso dei requisiti di gara), inizialmente non previsto.

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