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Appalti pubblici: divieto di sostituzione dell’impresa ausiliaria
- 19/09/2017
L’art. 49 del vecchio Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) prevedeva che “il concorrente (…) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”.
Sul punto, il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte di Giustizia europea se fosse compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale che non permette la sostituzione dell’impresa ausiliaria che abbia perso i requisiti di partecipazione e che impone dunque l’esclusione automatica dalla gara di quell’operatore economico che avesse assunto la predetta impresa.
Con Sentenza del 14.9.2017 nella causa C-223/16, la Corte europea ha precisato che consentire ad un raggruppamento di imprese di sostituire un’impresa terza che ha perduto una qualificazione richiesta a pena di esclusione, costituirebbe una modifica sostanziale dell’offerta. Ha dunque ritenuto che la normativa italiana non contrastasse con il diritto comunitario.
Tale conclusione non vale però per le procedure per le quali trova applicazione il nuovo Codice degli Appalti ( D. Lgs. n. 50/2016).
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