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Anche l'amministratore privo di delega operativa può rispondere dei danni nei confronti della società

  • 12/09/2016

L’attuale normativa in materia di diritto societario (art. 2392 c.c.) prevede che gli amministratori rispondano dei danni subiti dalla società quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

In un recente caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione ci si è allora chiesti se ed entro quali limiti l’amministratore privo di delega possa essere ritenuto responsabile nei confronti della società per cui lavora. Con la Sentenza n. 17441 del 31 agosto 2016, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dapprima chiarito che l’amministratore privo di delega, generalmente, non può rispondere delle conseguenze dannose della condotta degli altri amministratori, per poi precisare che tale regola soffre un’eccezione nel caso in cui venga a configurarsi una violazione del dovere di agire informati. In altre parole l'amministratore senza delega, in base alle informazioni ricevute o acquisite di propria iniziativa, è tenuto ad avere un comportamento attivo volto ad impedire fatti pregiudizievoli posti in essere da altri amministratori pena, altrimenti, rispondere civilmente assieme a questi ultimi.

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