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Ai fini dell’usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre venti anni.

  • 08/10/2018

L’art. 1158 c.c., che definisce l’istituto dell’usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, prevede che “la proprietà sui beni immobili e gli altri diritti reali di godimento si acquistano in forza del possesso continuato sugli stessi per oltre vent’anni.”

La Corte di Cassazione, Sez. VI-2, con sentenza 7 settembre 2018, n. 21873, ha sconfessato il dato letterale della disposizione, affermando che l’espressione “aver posseduto per oltre vent’anni” sia talmente generica da rendere indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell’usucapione.

Il Supremo Collegio ha stabilito che nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della sussistenza del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento per intervenuto usucapione sul bene immobile, è sempre necessario che il ricorrente dia dimostrazione dei presupposti, quali i riferimenti cronologici e le modalità con cui egli ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.

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