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Affidamenti in house consentiti solo se sussiste uno stretto legame tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente affidatario

  • 12/12/2016

Con il termine affidamento in house viene indicata la fattispecie per cui un soggetto tenuto all’obbligo di evidenza pubblica, anziché indire una gara pubblica, provvede in proprio (ossia in house) all’esecuzione di un servizio, affidandolo ad una determinata azienda.

Il nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. del 18.4.2016 n. 50) disciplina la predetta fattispecie all’art. 5, il quale prevede l’esclusione dell’obbligo di indire una gara pubblica quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia un potere di indirizzo stringente sulle scelte dell’azienda affidataria; oltre l'80 per cento delle attività di tale azienda consista in servizi svolti in favore dell'ente pubblico aggiudicatore; e la partecipazione di capitali privati nella compagine societaria affidataria sia estremamente limitata.

cleardot.gifCon la Sentenza dell’8 dicembre u.s., nella causa C-553/15, la Corte di Giustizia europea, pur esaminando il vecchio codice degli appalti (D. Lgs. n. 163/2006), ha comunque ritenuto applicabile la sopra riportata disciplina. Infatti, la Corte ha affermato che, ove sussistano i predetti requisiti, “l’amministrazione aggiudicatrice ricorre, in realtà, ai propri strumenti" e che "l’ente affidatario fa praticamente parte dei servizi interni della stessa amministrazione”.

L’affidamento in house è quindi ammesso dalla normativa nazionale ed europea solamente nel caso in cui sussista uno stretto legame interno tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente affidatario. 

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